Il provvedimento

venerdì 22 Settembre, 2023

Migranti, il richiedente asilo potrà pagare 5mila euro per evitare il Cpr: cosa prevede il decreto di Piantedosi

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Sarà necessaria una cauzione di quasi 5mila euro ai richiedenti asilo che non vorranno essere trattenuti in un Cpr, almeno fino all’esito dell’esame del ricorso

Sarà necessaria una cauzione di quasi 5mila euro ai richiedenti asilo che non vorranno essere trattenuti in un Cpr, almeno fino all’esito dell’esame del ricorso contro il rigetto della domanda. Secondo il decreto del ministero dell’Interno pubblicato oggi 22 settembre in Gazzetta ufficiale, gli stranieri non appartenenti all’Unione europea che arrivano in Italia e fanno richiesta di asilo dovranno versare una garanzia finanziaria di 4.938 euro, che sarà trattenuta al massimo per quattro settimane. Il richiedente asilo poi dovrà dimostrare la «disponibilità di un alloggio adeguato sul territorio nazionale», riporta il decreto, e della «somma occorrente al rimpatrio e di mezzi di sussistenza minimi». Il provvedimento riguarda chi è nelle condizioni di essere trattenuto durante lo svolgimento della procedura alla frontiera e proviene da un Paese considerato sicuro.

Il testo del decreto

Il presente decreto determina l’importo e le modalità per la prestazione di idonea garanzia finanziaria, prevista dall’art. 6-bis, comma 2, decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.
La garanzia finanziaria di cui al comma 1 del presente decreto è idonea quando l’importo fissato è in grado di garantire allo straniero, per il periodo massimo di trattenimento, pari a quattro settimane (ventotto giorni), la disponibilità:
a) di un alloggio adeguato, sul territorio nazionale;
b) della somma occorrente al rimpatrio;
c) di mezzi di sussistenza minimi necessari, a persona.
Le disposizioni del presente decreto si applicano ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, di seguito indicati come stranieri, che sono nelle condizioni di essere trattenuti durante lo svolgimento della procedura in frontiera, di cui all’art. 28-bis, comma 2, lettere b) e b-bis), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e fino alla decisione dell’istanza di sospensione di cui all’art. 35-bis, comma 4, del medesimo decreto legislativo, al solo scopo di accertare il diritto ad entrare nel territorio dello Stato.