Il caso

domenica 15 Marzo, 2026

Al volante con un tasso alcolemico sette volte superiore al limite si schianta in un giardino, il procuratore lo assolve ma interviene la Cassazione: processo da rifare

di

Gli ermellini hanno accolto il ricorso della Corte d'Appello e annullato la sentenza del gip

Un anno fa era finito davanti al giudice per le indagini preliminari di Trento, dopo essersi opposto al decreto penale di condanna, accusato di aver provocato un incidente quando era sotto l’effetto dell’alcol, con un tasso di oltre sette volte il limite consentito. Il 49enne noneso aveva chiesto di sospendere il procedimento ed essere ammesso al percorso di messa alla prova, per estinguere i reati facendo lavori di pubblica utilità, ma era stato assolto. Per il gip non era provato che gli accertamenti sanitari fossero avvenuti dopo che l’automobilista (indagato) era stato avvisato che poteva farsi assistere da un avvocato di fiducia. Una sentenza, questa, impugnata dal procuratore generale della Corte d’Appello di Trento, che ha sollevato due motivi di ricorso contestando l’illogicità della motivazione e il travisamento della prova. Un ricorso accolto in toto dalla Corte di Cassazione, che di recente ha annullato la sentenza e rinviato gli atti a Trento, ma a diverso giudice. Insomma, è tutto da rifare.

L’incidente, gli esami

Era una sera di novembre 2023 quando il 49enne, sulla strada per Tassullo, poco lucido alla guida a causa di qualche bicchiere di troppo, al termine di una curva era finito dritto nel giardino di una casa, demolendo la siepe, schiantandosi in successione contro una cordonata in porfido, un pilastro in granito e un palo di ferro. Trasferito in ospedale a Cles (e con lui la passeggera), era stato curato per un trauma facciale e il naso rotto, ed era risultato avere un tasso alcolemico di 3.53 grammi per litro, quando il limite consentito per legge è di 0.5. La diagnosi del pronto soccorso, da referto, era di «abuso etilico acuto».

«Motivazione illogica»

Il procuratore generale ha lamentato come i tempi indicati in sentenza non fossero compatibili con la dinamica ospedaliera, rendendo non credibile la ricostruzione secondo cui gli accertamenti sanitari fossero iniziati prima dell’avviso riguardante il difensore di fiducia. E poi, ha evidenziato ancora il procuratore, dagli atti risultava che l’indagato fosse stato informato a voce del diritto ad avvalersi di un avvocato di fiducia, questo prima del trasporto in ospedale a Cles, come risulta dai verbali dei carabinieri.

Secondo gli ermellini entrambi i ricorsi sono da considerarsi fondati. Come hanno riportato in sentenza, risulta improbabile che il personale medico abbia potuto ricevere, processare e agire su una richiesta di prelievo di sangue in pochi minuti nel caso di un paziente con traumi. E poi il verbale degli accertamenti urgenti, atto che vale come prova, certificava che l’avviso era stato dato correttamente in forma orale — modalità pienamente valida per la giurisprudenza — ma il ferito aveva risposto di non voler farsi assistere da un legale di fiducia.

«Abuso etilico acuto»

Quanto al travisamento della prova, se per il gip non c’erano agli atti «elementi ulteriori tali da consentire di accertare o meno se l’indagato, al momento dell’incidente, avesse assunto alcol», per la Corte di Cassazione è sufficiente il certificato di pronto soccorso da cui risulta «una diagnosi di abuso etilico acuto», elemento sintomatico rilevante per confermare lo stato di ebbrezza indipendentemente dall’esame strumentale, dall’analisi del sangue o alcoltest che sia.