La storia

sabato 21 Marzo, 2026

Neopatentato guida l’auto della nonna senza assicurazione: il Giudice di Pace gli restituisce i 10 punti. «Era in buona fede»

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Accolto il ricorso di un giovane di Trento fermato dalla Polizia Locale

Neopatentato, aveva preso in prestito l’auto della nonna, convinto che avesse copertura assicurativa, rassicurato di questo dalla stessa pensionata. Ma quando gli agenti della polizia locale (due anni fa) lo avevano fermato per un controllo, dal terminale non era risultato così e allora gli avevano staccato un verbale: e oltre alla multa da pagare gli era stata comminata la sanzione accessoria dei punti della patente da decurtare. Cinque quelli previsti, raddoppiati nel caso del ragazzo, in quanto neopatentato. Ma questi, per scongiurare di vedersi dimezzare i punti del titolo di guida, aveva fatto ricorso al Commissariato del Governo di Trento. Che però aveva dichiarato inammissibile il ricorso visto che aveva nel frattempo provveduto a saldare la multa. E lo aveva fatto subito: un pagamento in forma ridotta, corrispondente al minimo della sanzione elevata, preoccupandosi al contempo anche di riattivare la polizza assicurativa.

L’automobilista però non ha voluto demordere. E ora è arrivata per lui la bella notizia: il giudice di Pace ha accolto la sua opposizione, annullando la decurtazione dei dieci punti (visto che non c’erano prove sufficienti della sua responsabilità), ordinandone il ripristino sulla patente. Lo stesso magistrato ha comunque dichiarato inammissibile il resto del ricorso e questo significa che la multa in denaro già pagata è confermata. Del resto la giurisdizione è pacifica in materia di violazioni al codice della strada: il pagamento in misura ridotta da parte dell’autore «implica necessariamente l’accettazione della sanzione, e quindi, il riconoscimento della propria responsabilità».

Quanto alla legittimità della decurtazione dei punti, il giudice ha ricordato come l’interessato debba dimostrare la violazione della norma «in buona fede». Quella con cui l’automobilista ha sostenuto di aver agito. Nel caso specifico «è credibile che si sia ingenerata una situazione di disguido con l’assicurazione per la provata e documentata sussistenza di più polizze» e, sempre per il giudice, «è credibile che l’anziana proprietaria del mezzo abbia rassicurato il nipote sulla copertura assicurativa del mezzo». Di qui la decisione che si rifà al decreto legislativo del 2011: «Il giudice accoglie l’opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell’opponente».