Il caso
giovedì 30 Aprile, 2026
Passo Lavazè, il Tar dà ragione ai camperisti: «Il Comune non può limitare la sosta a tre ore»
di Redazione
I giudici annullano l'ordinanza dello scorso 16 ottobre: «Il sindaco ha fatto uso non corretto del potere di disciplinare la circolazione stradale»
Si è risolta a favore dell’Associazione nazionale coordinamento camperisti il contenzioso con il Comune di Ville di Fiemme relativamente all’ordinanza dello scorso autunno che limitava a sole tre ore la sosta per i camper. In sostanza, i giudici del Tar hanno osservato che il sindaco può regolamentare il campeggio sul territorio comunale ma non può vietare il posteggio dei camper salvo giusitifcati motivi. Da qui la sentenza che di fatto annulla l’ordinanza del 16 ottobre scorso.
Nella sentenza vengono ripercorse le varie ordinanze con cui l’amministrazione comunale di Ville di Fiemme (oggi guidata da Paride Gianmoena) ha affrontato la questione dei camper. Nel 2016, ad un chilometro dal centro fondo del Lavazè, era presente un’area attrezzata a pagamento. Successivamente sono apparsi i cartelli di divieto nelle aree limitrofe al centro fondo, al lago e agli alberghi. Con ordinanza del 2018, un’ordinanza riservava la sosta alle sole auto al passo del Lavazè, concedendo appena due stalli con sosta limitata a tre ore per i camper. Già all’epoca il Tar aveva annullato l’ordinanza nella parte in cui si limitava la sosta alle tre ore. L’ordinanza, tuttavia, è rispuntata tale e quale il 16 ottobre scorso, suscitando la reazione del Coordinamento Camperisti, che ha impugnato il provvedimento di fronte al Tar, chiedendo l’annullamento.
«Il Sindaco di Ville di Fiemme ha fatto un uso non corretto del potere di disciplinare la circolazione stradale, ad esso effettivamente attribuito dagli articoli 6 e 7 del codice della strada – hanno scritto i giudici – ciò in quanto il sindaco attraverso l’imposizione di limitazioni alla sosta delle auto-caravan in realtà ha inteso inibire il fenomeno del campeggio, in violazione dell’articolo 185 del codice della strada, ai sensi del quale le autocaravan “ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli” e la sosta delle auto-caravan “dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l’autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l’ingombro proprio dell’autoveicolo medesimo”». I giudici aggiungono che i sindaci non hanno «il potere di discriminarne la sosta, se non a fronte di esigenze specifiche – corroborate da idonea motivazione – non sussistenti nel provvedimento». I giudici precisano anche che la presenza di aree attrezzate «non giustifica, di per sé, la limitazione temporale della sosta delle auto-caravan, perché i camperisti non sono obbligati a utilizzare l’area attrezzata, qualora intendano semplicemente sostare nel territorio comunale».
Il Comune di Ville di Fiemme – si legge ancora nella sentenza – dovrà farsi carico di tutte le spese legali.