Il caso

domenica 19 Aprile, 2026

Pensionato lavora nei campi 26 ore per 400 euro e l’Inps gliene chiede 29mila. I giudici: «Restituisca solo un mese»

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La Corte d'Appello di Trento salva un 69enne: il divieto di cumulo non giustifica la revoca dell'intero assegno annuo

In pensione con «quota 100», nel 2021 e 2022 aveva lavorato come operaio agricolo: 13 giornate a raccogliere frutta per una manciata di ore, 26 in tutto. Ed ecco che l’Inps gli ha imposto la restituzione degli assegni pensionistici percepiti nel corso degli interi due anni: un ammontare di poco più di 29mila euro (oltre 14mila l’anno) a fronte dei 410 euro percepiti dal trentino come reddito da lavoro dipendente nel corso appunto del biennio. Una cifra ragguardevole se paragonata all’esiguo impegno lavorativo contestato, alla cifra incassata dal 69enne.

L’ente previdenziale, che ha applicato un’interpretazione estremamente rigida del divieto di cumulo tra pensione anticipata e reddito da lavoro, si è visto però dare torto dal tribunale. Anche in secondo grado. La Corte d’Appello di Trento, prima sezione civile, nei giorni scorsi ha infatti respinto l’appello dell’Inps e confermato integralmente la sentenza emessa a febbraio 2025 dal giudice del lavoro che riconosceva il diritto del pensionato di 69 anni a trattenere tutti i ratei, ad eccezione di quelli relativi ai soli mesi in cui aveva lavorato nei campi. Quindi solo settembre, dei rispettivi due anni, e cioè 2021 e 2022. Di qui la condanna dell’Inps «alla restituzione delle somme indebitamente trattenute, eccedenti l’indebito effettivamente sussistente» hanno scritto i giudici di secondo grado di Trento che hanno compensato interamente le spese tra le parti.

Questa, emessa nei giorni scorsi, è una sentenza inedita in tema di pensione «quota 100» e di divieto di cumulo con redditi da lavoro dipendente. Una battaglia legale che il pensionato trentino, assistito dall’avvocato Giovanni Guarini, è tornato a vincere contro l’istituto, salvando così i propri risparmi.

Lui, titolare di una pensione anticipata «quota 100» da gennaio 2021, aveva lavoricchiato come operaio agricolo per poche giornate, lo stesso anno e quello successivo. Sette giorni a settembre 2021, sei nello stesso mese del 2022, per 14 e 12 ore rispettivamente di impiego e 205 euro di retribuzione. Ma ecco che l’Inps gli ha presentato il conto, con un’ingiunzione a restituire tutta la pensione dell’anno: nello specifico poco più di 14mila 207 euro per il 2021, quasi 14mila 840 per l’anno dopo. Così prevedendo la sospensione appunto dell’intera pensione annuale nel caso di percezione di qualsiasi reddito di lavoro, invocando il divieto di cumulo previsto dalla norma.

Ed ecco invece l’interpretazione dei giudici d’Appello: «Ritiene questa Corte che la lettura costituzionalmente orientata della previsione di non cumulabilità tra la pensione “quota 100” e il reddito da lavoro dipendente induca a limitare la sospensione della prestazione previdenziale ai soli ratei dei periodi coperti dal contratto di lavoro». Al di fuori dei periodi nei quali il pensionato ricava altri redditi da lavoro invece «si riattiva la funzione previdenziale del trattamento pensionistico, finalizzato a fornire i mezzi di sussistenza al lavoratore fuoriuscito per motivi di età dal mondo del lavoro». Così insomma da garantire i mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di vecchiaia.

I giudici hanno quindi stabilito che nel caso del trentino 69enne «la non cumulabilità deve essere limitata alle sole mensilità in cui il pensionato ha ricavato i redditi derivanti dai rapporti di lavoro», e solo in tali limiti «è accertata la percezione indebita del trattamento pensionistico, mentre la prestazione risulta spettante in relazione a tutti gli altri ratei riferiti al 2021 e al 2022».