Il caso
lunedì 25 Maggio, 2026
Pannelli solari sulle barriere antirumore, la Cassazione: «Autobrennero non dovrà pagare l’Imis»
di Redazione
I comuni di Nogaredo e di Isera avevano chiesto di riscuotere: gli ermellini ribaltano la sentenza
L’Autostrada del Brennero non dovrà pagare l’Imis sui pannelli fotovoltaici installati lungo le barriere antirumore dell’A22. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, che ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado favorevole ai Comuni di Nogaredo e Isera.
La decisione mette fine a un contenzioso tributario nato attorno alla corretta classificazione catastale degli impianti fotovoltaici integrati nelle infrastrutture autostradali.
Le barriere antirumore installate lungo l’autostrada hanno una doppia funzione: ridurre l’inquinamento acustico prodotto dal traffico e generare energia pulita grazie ai pannelli fotovoltaici integrati nella struttura.
Proprio la presenza dell’impianto energetico aveva portato i Comuni di Nogaredo e Isera a contestare ad Autobrennero il mancato pagamento dell’Imis, ritenendo che i pannelli costituissero un impianto produttivo soggetto a tassazione.
Il Comune di Nogaredo aveva emesso un avviso di accertamento relativo all’anno 2016, mentre il Comune di Isera aveva richiesto anche una sanzione da 5.492 euro per omessa dichiarazione. La società Autobrennero aveva impugnato gli avvisi davanti ai giudici tributari.
In primo grado i giudici avevano dato ragione all’A22, stabilendo che l’impianto non fosse soggetto all’imposta comunale. Successivamente, però, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado aveva ribaltato la decisione accogliendo le richieste dei due Comuni.
Ora la Cassazione ha definitivamente chiuso la vicenda accogliendo il primo motivo del ricorso presentato da Autobrennero e stabilendo che nessuna tassa è dovuta.
La Suprema Corte ha inoltre condannato i Comuni di Nogaredo e Isera al pagamento delle spese legali.
Nelle motivazioni della sentenza, la Cassazione richiama il ragionamento già espresso dai giudici tributari di primo grado.
Secondo il collegio, il pannello fotovoltaico, essendo integrato nella barriera antirumore, condivide la stessa natura strumentale dell’opera principale. Per questo motivo non rappresenta un presupposto autonomo per l’applicazione dell’imposta.
In pratica, l’impianto fotovoltaico viene considerato un elemento accessorio della barriera e non un’infrastruttura indipendente destinata esclusivamente alla produzione di energia.
La sentenza richiama anche un ulteriore elemento relativo al Comune di Isera. I giudici avevano infatti evidenziato che l’opera mantiene integralmente la funzione di contenimento acusticoA tipica delle barriere antirumore e che i ricavi derivanti dalla produzione energetica risultano a beneficio dello stesso Comune.
Per questo motivo, secondo la Cassazione, i pannelli non possono essere considerati “un elemento secondario” autonomamente tassabile.
La decisione della Suprema Corte vale sia per il Comune di Nogaredo sia per quello di Isera e chiarisce definitivamente che l’infrastruttura fotovoltaica integrata nelle barriere antirumore dell’A22 non è soggetta a Imis.
Una pronuncia destinata ad avere effetti anche su altri eventuali contenziosi legati alla tassazione degli impianti fotovoltaici integrati in opere pubbliche e infrastrutture stradali.