In tribunale

venerdì 19 Giugno, 2026

Deriso e demansionato per aver chiesto il permesso di paternità: operaio vince la causa contro l’azienda

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Aveva sviluppato una grave forma di depressione, fino ad arrivare al licenziamento

Umiliato e deriso per aver voluto stare con il proprio figlio, come previsto dalla legge, chiedendo il permesso di paternità. Non solo: è poi stato progressivamente demansionato, passando dal ruolo di capo macchina a mansioni sempre meno qualificate fino ad arrivare alla pulizia della stampatrice che in precedenza gestiva come responsabile.

Per questo il Tribunale del lavoro di Trento ha accolto il ricorso di un operaio specializzato quarantenne contro la Lego Spa, azienda che opera nel campo della stampa con sede a Lavis, ordinandone il reintegro dopo il licenziamento avvenuto nel luglio 2022.

Nella sentenza, depositata il 17 febbraio scorso e resa pubblica nei giorni scorsi, il giudice Giorgio Flaim ha riconosciuto che il lavoratore è stato vittima di una serie di comportamenti che hanno contribuito allo sviluppo di un disturbo dell’adattamento con ansia e umore depresso, evoluto in un quadro di depressione cronica.

Secondo quanto emerso nel procedimento, i problemi sarebbero iniziati nel 2015 con l’arrivo di una nuova direzione aziendale. Dal 2016 il dipendente, assunto nel 1997 e capo macchina dal 2004, sarebbe stato progressivamente privato delle proprie responsabilità e assegnato a compiti generalmente affidati ai neoassunti, come movimentazione di carichi e pulizie.

Tra gli episodi riportati nella sentenza anche alcune frasi offensive legate ai permessi di paternità richiesti nel 2017. In particolare, il capo reparto avrebbe ironizzato sulla scelta del lavoratore di assentarsi per accudire il figlio appena nato. Un testimone ha inoltre riferito che alcuni dirigenti avrebbero parlato della necessità di «punirne uno per educare gli altri» in riferimento proprio all’utilizzo dei congedi parentali.

Il giudice ha ritenuto che tali condotte configurino una violazione dell’obbligo di tutela dell’integrità psicofisica del lavoratore previsto dall’articolo 2087 del Codice civile. Una valutazione condivisa anche dai consulenti nominati dal tribunale, tra cui psichiatri e medici del lavoro, che hanno individuato un nesso causale tra le condotte aziendali e il disturbo psicologico sviluppato dall’operaio.

La sentenza dispone il reintegro del lavoratore e il pagamento di tutte le retribuzioni maturate dal mese successivo al licenziamento fino al 14 ottobre 2024, oltre agli interessi legali e ai contributi previdenziali. La società è stata inoltre condannata a versare un risarcimento di 11.351 euro per danno non patrimoniale.

Al lavoratore è stato infine riconosciuto un danno permanente all’integrità psicofisica quantificato nel 6%, conseguenza del quadro depressivo cronico accertato nel corso del procedimento.