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martedì 14 Aprile, 2026
Il consiglio di Stato dà il via libera alla progettazione del nuovo polo ospedaliero: ribaltata la sentenza del Tar
di Redazione
Per i giudici romani, i colleghi trentini non si sono limitati al semplice controllo giurisdizionale, entrando nel merito di scelte della pubblica amministrazione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello della Provincia autonoma di Trento, ribaltando la sentenza del Tar che aveva annullato l’aggiudicazione della gara per il progetto del nuovo polo ospedaliero universitario. Lo ha fatto con una sentenza che non risparmia critiche ai colleghi trentini e che, soprattutto, sblocca definitivamente l’appalto sull’area di via al Desert.
Con la decisione, i giudici hanno riformato la sentenza di primo grado del luglio 2025, respingendo il ricorso presentato dal raggruppamento secondo classificato e confermando di fatto la legittimità dell’affidamento al RTP guidato da ATI Project.
Al centro della disputa, il possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti dal disciplinare di gara, in particolare quelli relativi ai servizi di direzione lavori.
Il Tar di Trento aveva ritenuto che il raggruppamento aggiudicatario non fosse in possesso di tali requisiti, annullando l’aggiudicazione. Una lettura definita però troppo restrittiva dal Consiglio di Stato.
Secondo i giudici di secondo grado, la clausola del disciplinare non imponeva una corrispondenza rigida e formale tra i servizi svolti e quelli richiesti, ma andava interpretata in modo più ampio e sostanziale.
Il particolare i giudici amministrativi hanno sottolineato come, in presenza di norme ambigue, sia necessario privilegiare l’apertura alla partecipazione e la valutazione concreta delle esperienze maturate.
È stata quindi ritenuta corretta la valutazione della stazione appaltante, ossia la Provincia, che aveva considerato idonei anche servizi analoghi svolti all’estero, senza pretendere una perfetta identità formale con la direzione lavori prevista dal bando: non ci sarebbe stato un «soccorso», da parte dell’ente nei confronti delle ditte.
Determinante anche la documentazione integrativa prodotta in giudizio dal raggruppamento aggiudicatario, che ha consentito di superare comunque la soglia minima richiesta.Il Consiglio di Stato ha inoltre ritenuto illegittimo l’approccio del Tar, accusato di aver effettuato un sindacato troppo invasivo, entrando nel merito tecnico delle valutazioni amministrative.
Per i giudici di secondo grado, il controllo giurisdizionale deve limitarsi alla ragionevolezza e non può sostituirsi alle valutazioni discrezionali della pubblica amministrazione. Alla luce di queste considerazioni, il Consiglio di Stato ha accolto sia l’appello principale della Provincia sia quelli incidentali, respingendo definitivamente il ricorso di primo grado.
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