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sabato 21 Marzo, 2026

Il giorno del referendum: separazione delle carriere e riforma del Csm, guida al voto sul ddl costituzionale (senza quorum obbligatorio)

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Urne aperte per confermare o respingere la Riforma Nordio: ecco come cambia la magistratura tra sorteggio dei membri del Csm, nascita dell'Alta Corte di giustizia e distinzione netta tra giudici e pubblici ministeri

«Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, 102, 104, 105, 106, 107 e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo ‘Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare’?». È questo il testo del quesito referendario che gli elettori italiani troveranno sulla scheda per votare al referendum. Urne aperte oggi, dalle ore 7 alle 23, e domani, dalle ore 7 alle 15. Lo scrutinio avrà inizio subito dopo la chiusura della votazione.

Il referendum è regolato dall’articolo 138 della Costituzione: ha l’obiettivo di confermare o respingere una legge di revisione della Costituzione o un’altra legge costituzionale già approvata dal Parlamento. A differenza di quello abrogativo, questo referendum ha carattere confermativo e non prevede il quorum di partecipazione: l’esito sarà valido con qualsiasi percentuale di affluenza.

I cittadini sono chiamati a confermare o respingere la riforma Nordio, ovvero il ddl costituzionale che prevede la separazione delle carriere tra giudici e pm, senza l’unico passaggio oggi consentito, e lo sdoppiamento del Csm i cui membri vengono sorteggiati.

Il disegno di legge costituzionale sancisce infatti la nascita del Consiglio superiore della magistratura «giudicante» e del Consiglio superiore della magistratura «requirente», entrambi presieduti dal Presidente della Repubblica. «Ne fanno parte di diritto, rispettivamente, il primo presidente e il procuratore generale della Corte di Cassazione – si legge nel testo -. Gli altri componenti sono estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune compila mediante elezione, e, per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti». I consiglieri durano in carica quattro anni e «non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva».

Per sanzionare gli illeciti disciplinari dei magistrati, arriva l’Alta Corte di giustizia composta da magistrati, avvocati e professori. «L’Alta Corte è composta da quindici giudici – recita il ddl – tre dei quali nominati dal Presidente della Repubblica tra professori e avvocati con almeno venti anni di esercizio e tre estratti a sorte da un elenco compilato dal Parlamento in seduta comune, nonché da sei magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie». L’Alta Corte elegge il presidente tra i giudici di nomina presidenziale o parlamentare. I giudici dell’Alta Corte durano in carica quattro anni e l’incarico non può essere rinnovato.