Il caso
mercoledì 11 Marzo, 2026
Ampliamento negato per il capannone delle galline: il Tar di Trento dà ragione al Comune di Mori
di Francesca Dalrì
La sentenza conferma il no al raddoppio delle superfici coperte per l'allevamento avicolo classificando i nuovi capannoni come una variante essenziale non conforme ai parametri del volume urbanistico comunale
Dopo quasi dieci anni di beghe amministrative si è risolta con una sentenza a favore del Comune di Mori la diatriba sollevata da un agricoltore per la realizzazione di un nuovo allevamento di galline ovaiole, di un deposito attrezzi e dell’abitazione del conduttore. Nei giorni scorsi il Tribunale amministrativo regionale (Tar) di Trento ha respinto infatti il ricorso del privato cittadino nei confronti dell’amministrazione comunale. Considerata tuttavia la peculiarità delle questioni poste, di natura strettamente urbanistica, il tribunale ha stabilito la compensazione delle spese di giudizio: ognuna delle due parti in causa dovrà in sostanza provvedere per sé ai costi legali sostenuti.
La vicenda, come detto, era iniziata quasi dieci anni fa. Nel settembre del 2017 l’agricoltore di Mori aveva infatti ottenuto dal Comune il permesso a costruire per realizzare un nuovo allevamento di galline ovaiole, un deposito attrezzi e un’abitazione, lavori poi cominciati nel marzo del 2018. Volendo ampliare il suo insediamento, l’agricoltore aveva quindi presentato alla competente Commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio della Vallagarina (Cpc) anche un progetto in variante per la realizzazione di tre nuovi capannoni-tettoie aperti su due lati. Variante che la commissione gli negava nel luglio del 2019.
Comincia così una serie di ricorsi e contro-ricorsi: l’agricoltore impugna la deliberazione della Cpc davanti alla Giunta provinciale che ne accoglie il ricorso; ritenendo però l’intervento non una semplice variante ma una nuova costruzione, la Commissione edilizia comunale (Cec) sospende il procedimento e richiede al proprietario ulteriori integrazioni e adeguamenti; il Comune domanda inoltre al servizio urbanistica della Provincia un parere di competenza in merito all’ammissibilità dell’intervento, il quale rimanda la palla al mittente stabilendo che spetti solo all’amministrazione comunale l’interpretazione delle norme di piano; a luglio 2025 il Comune trasmette così al privato il parere non favorevole della Cec e comunica il preavviso di diniego; il ricorrente ribadisce le sue ragioni; alla fine a dicembre 2025 il responsabile del servizio edilizia ambiente e territorio del Comune adotta il provvedimento definitivo di diniego.
Così, a inizio di quest’anno, la vicenda finisce davanti al Tar al quale l’agricoltore chiede l’annullamento del provvedimento negativo adottato dall’amministrazione. Tribunale che, nei giorni scorsi, si è pronunciato a favore del Comune di Mori, ritenendo che «abbia fatto corretta applicazione della normativa riferendo l’intervento edilizio richiesto al parametro volume urbanistico e ritenendolo dunque non conforme alle previsioni urbanistiche». Per il Tar quella proposta dall’agricoltore è infatti una «variante essenziale» per «una nuova e rilevante costruzione rispetto l’originario permesso di costruire, con una superficie coperta di 1320 metri quadrati a fronte dei 639,41 autorizzati».
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