La decisione
venerdì 22 Settembre, 2023
Turismo, gli alberghi dismessi potranno essere utilizzati dal personale delle strutture in attività
di Redazione
La delibera della giunta per dare risposta alla domanda di alloggio per i dipendenti del settore ricettivo
Gli alberghi dismessi potranno essere utilizzati come camere per il personale dipendente degli esercizi alberghieri classificati e in esercizio, rispondendo ad un esigenza reale e fortemente sentita nel settore turistico ricettivo. La decisione è stata assunta dalla Giunta provinciale su proposta degli assessori Roberto Failoni e Mario Tonina, dando attuazione a una disposizione contenuta nella legge 15 del 2015, per la quale l’alloggio ai dipendenti degli esercizi alberghieri può essere prestato non solo presso l’albergo in cui svolgono la propria attività lavorativa ma anche presso camere situate negli alberghi dismessi ossia negli esercizi alberghieri la cui attività sia cessata. La norma, per essere applicata, necessitava di una linea guida esplicativa che ne traducesse i principi in un quadro interpretativo di riferimento, come è stato fatto con la delibera di oggi.
La Linea guida approvata dalla Giunta inquadra e precisa i seguenti aspetti: cosa si deve intendere per «albergo dismesso»; cosa si deve intendere per personale; come vada considerata la gestione dell’albergo dismesso sia nel caso in cui il personale alloggiato appartenga ad un solo esercizio alberghiero, sia se appartenga a diversi esercizi; come vadano intese le normative urbanistiche; come vadano intese le normative sulla sicurezza; come vada definita la tematica dell’imposta di soggiorno.
Nel testo si precisa ad esempio che nell’albergo dismesso utilizzato con questa finalità non può essere effettuata l’attività alberghiera, né possono essere erogati servizi di somministrazione di alimenti e bevande, mentre è consentito l’uso delle cucine da parte del personale ospitato.
Si specifica inoltre che allo stato attuale non può essere assegnata una camera a personale che, pur impiegato nel comparto turistico o dei servizi in generale, non sia alle dipendenze di un esercizio alberghiero, come ad esempio personale di esercizi commerciali, di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non collegati ad esercizi alberghieri, di servizi sportivi, di società di impianti, scuole di sci e così via.
L’albergo dismesso fa obbligatoriamente capo ad un gestore o titolare di un esercizio alberghiero attivo che acquisisce il titolo giuridico ad utilizzare la struttura dismessa per il proprio personale. Per titolo giuridico di disponibilità si intendono sia diritti reali (proprietà, usufrutto, uso) che diritti di credito (affitto e tutte le diverse forme di messa a disposizione).
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