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martedì 10 Marzo, 2026

Referendum Giustizia, i punti della riforma e la guida al voto

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Dal quesito ai contenuti: tutto quello che c'è da sapere sulla consultazione del 22 e 23 marzo

Nelle ultime settimane il dibattito sul referendum sulla riforma della Giustizia del 22 e 23 marzo si è infuocato parecchio. Complice il fatto che non è richiesto il quorum perché si tratta un referendum confermativo, tutti hanno capito che la posta in gioco è alta. Ieri con un videomessaggio di 13 minuti è scesa in campo anche la premier Giorgia Meloni, ovviamente per il «Sì». Con lei anche tutte le forze di governo, compatte. E anche avvocati e giuristi di sinistra, come il presidente emerito della Corte Costituzionale Augusto Barbera, che sono convinti che la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri possa portare a un processo più giusto. Per il «No» si è schierata gran parte dell’opposizione e anche gran parte della magistratura, di tutte le correnti, anche quelle di centrodestra. Tutti convinti che la riforma Nordio non sia una riforma, ma un attacco alla magistratura. A meno di due settimane dal voto facciamo un riepilogo della questioni in campo.

Quando si vota e perché non c’è il quorum?

«Il referendum giustizia 2026 sulla separazione delle carriere si svolgerà nelle giornate di domenica 22 marzo dalle 7 alle 23 e lunedì 23 marzo dalle 7 alle 15. L’esito del referendum sarà determinato dalla maggioranza dei voti validi, indipendentemente dalla quota di partecipanti. Questo perché si tratta di un referendum confermativo, che non mira a misurare l’interesse generale sul tema, ma a consentire al corpo elettorale di assumere una decisione definitiva su una revisione costituzionale».

Cosa si vota?

«Il quesito sottoposto agli elettori è questo: “Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare” approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2025?”. Votare «Sì» significa approvare il testo della legge costituzionale e consentirne l’entrata in vigore definitiva. La riforma produrrà quindi i suoi effetti sull’organizzazione della magistratura, secondo le modalità previste dal legislatore e dalle successive leggi di attuazione. Votare «No», invece, comporta il rigetto della riforma: il testo non entrerà in vigore e resterà valido l’assetto costituzionale precedente».

Cosa prevede la riforma?

«Il cuore della riforma sulla quale gli elettori sono chiamati a esprimersi è la distinzione formale tra magistrati giudicanti e magistrati requirenti, che vengono collocati in due carriere separate, ciascuna dotata di propri meccanismi di governo interno, due Csm distinti entrambi presieduti dal presidente della Repubblica. La riforma modifica 7 articoli della Costituzione (87, 102, 104, 105, 106, 107, 110) ridefinendo l’assetto dell’autogoverno e i criteri di organizzazione delle funzioni giudiziarie. Se sarà confermato il testo approvato dal Parlamento, giudici e pubblici ministeri non avranno più lo stesso organo di autogoverno (Csm). Vengono infatti previsti due Consigli Superiori distinti, competenti rispettivamente per la carriera giudicante e per quella requirente. Ciascun Consiglio è chiamato a occuparsi delle nomine, delle valutazioni di professionalità e delle progressioni di carriera dei magistrati appartenenti alla propria area funzionale».

Cos’è l’Alta Corte disciplinare?

«La nuova formulazione dell’articolo 105 della Costituzione, così riformato dalla nuova norma, prevede l’istituzione Corte disciplinare di rango costituzionale, chiamata a decidere sulle responsabilità disciplinari dei magistrati. Questa scelta mira a separare in modo più netto le funzioni di autogoverno da quelle disciplinari, introducendo un organo dedicato e distinto dai Consigli Superiori».

Cos’è e come funziona il sorteggio dei componenti dei due Csm?

«Il sorteggio dei componenti dei due Csm è uno degli aspetti più contestati. Viene introdotto dalla nuova formulazione dell’articolo 104 della Costituzione. L’obiettivo dichiarato del legislatore con il sorteggio dei componenti è quello di ridurre il peso delle correnti nelle nomine agli uffici direttivi della magistratura. Attualmente il Csm unico è formato da 33 componenti, tre di diritto, ovvero il presidente della Repubblica, il primo Presidente e il Procuratore generale della Cassazione, mentre 20 componenti togati sono eletti dai magistrati e 10 «laici» vengono nominati dal Parlamento. La riforma prevede che i componenti togati vengano individuati con sorteggio tra i magistrati in servizio e, per i membri laici, con sorteggio tra le persone, professori di diritto o avvocati con almeno 15 anni di servizio, inserite a inizio legislatura in un apposito elenco dal Parlamento».