in tribunale
martedì 9 Dicembre, 2025
Si rifiutano di sottoporre la figlia ai vaccini obbligatori: genitori pagheranno 219 euro di multa
di Benedetta Centin
Rigettato il ricorso di mamma e papà: per il giudice si tratta di inadempimento vaccinale
Si erano rifiutati di sottoporre la loro bimba a tutti i vaccini obbligatori, e quando era stata notificata loro l’ordinanza di ingiunzione di pagamento dell’Apss, dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, mamma e papà si erano opposti, ricorrendo al giudice di pace, prima di Tione (però incompetente) poi di Trento. Giudice che ha rigettato il loro ricorso, ritenendolo infondato, e che ha confermato la multa di 219,07 euro per inadempimento vaccinale (200 di sanzione amministrativa, il minimo visto che è prevista fino ai 500, oltre alle spese di notifica).
La vicenda risale al 2018 quando mamma e papà erano stati sentiti dall’Apss durante un colloquio in cui avevano ribadito di non voler sottoporre la loro bimba a qualsiasi vaccinazione. E questo nonostante ai genitori, in quella sede, fosse stata garantita «una completa informazione in ordine ai vaccini con tanto di note che indicavano anche gli indirizzi internet di siti istituzionali dai quali avrebbero potuto trarre ulteriori informazioni «su possibili rischi e benefici derivanti dalla somministrazione dei vaccini». Ma niente da fare, i genitori non avevano acconsentito alle vaccinazioni da far fare alla loro piccola.
Quando poi si erano visti notificare il verbale avevano presentato ulteriori scritti in autotutela, evidentemente per motivare ancora una volta le loro ragioni, chiedendo di essere nuovamente sentiti in presenza ma non era seguita alcuna audizione. Scattata l’ordinanza di ingiunzione, l’avevano impugnata. Un’ordinanza che per l’Apss – che si era costituita in giudizio – è «un atto dovuto a fronte del perdurante inadempimento dei genitori». Questi, davanti al giudice di pace, avevano lamentato «una lesione del loro diritto ad esprimere un consenso libero ed informato» (peccato che questa normativa non fosse applicabile) e avevano dedotto che la fonte normativa fosse «un mero decreto legge emesso in situazione emergenziale». Di qui la richiesta di dichiarare nulla, di annullare proprio, la sanzione, con tanto di condanna al risarcimento, evidenziando anche come l’illecito amministrativo fosse andato prescritto, cancellato cioè dai 5 anni trascorsi tra il colloquio reso in azienda sanitaria e la notifica dell’ordinanza. Un termine, i 5 anni, in realtà non decorsi, detto che il calcolo andava fatto invece dalla notifica del verbale.
Il giudice, in sentenza, ha sottolineato come fosse pacifico che mamma e papà non avessero adempiuto all’obbligo vaccinale — lo avevano confermato loro stessi — e se avevano sottoposto la figlia ad alcune vaccinazioni, dall’altra non avevano «provato la sussistenza di nessuna delle condizioni ostative alle vaccinazioni», così come non avevano prodotto «alcuna certificazione medica o di laboratorio attestante la naturale immunizzazione della minore prima del procedimento». Sì perché la normativa dice che le vaccinazioni «possono essere omesse o differite solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate in caso di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale».
l'analisi
Mancano case per lavoratori, dalla Val di Fiemme alle Giudicarie: ecco i 96 Comuni in emergenza
di Tommaso Di Giannantonio
Detectate le zone prioritarie per il progetto «Ri-Val» finalizzato a realizzare almeno 300 alloggi a canone calmierato in aree svantaggiate o a forte vocazione turistica