Giustizia
sabato 3 Gennaio, 2026
Bus turistico attraversa pericolosamente l’A22 e chiede 50mila euro di danni per il fermo. Ma il tribunale rigetta la richiesta
di Benedetta Centin
L'azienda tedesca aveva impugnato i verbali della stradale. Ma ha vinto la linea del Viminale
Non avrà alcun risarcimento danni, non un centesimo degli oltre 50mila euro richiesti, la ditta tedesca che aveva trascinato in tribunale il Ministero dell’Interno considerandolo responsabile «per il comportamento illegittimo degli agenti» di polizia stradale che nell’estate 2021 avevano intimato l’alt a uno dei suoi pullman turistici lungo l’A22, dopo che aveva effettuato una manovra pericolosa attraversando lo spartitraffico per spostarsi di carreggiata, da nord a sud. Il tribunale civile di Trento ha infatti rigettato la domanda di condanna a pagare presentata dalla società, convinta questa dell’illegittimità del fermo amministrativo dell’autobus e del ritiro della carta di circolazione disposti a seguito del controllo dagli agenti in servizio sull’autostrada del Brennero. Per il giudice Giuseppe Greco «è indiscutibile» che l’impresa non abbia «né allegato, né tantomeno provato, la sussistenza di dolo o quantomeno colpa in capo alla pubblica amministrazione». Che è elemento indispensabile «per qualificare in termini di “ingiustizia” l’azione amministrativa». E senza prova, non può esserci un riconoscimento dei danni. Tra l’altro senza che fosse stata nemmeno chiarita in cosa consistesse la presunta colpa, aveva evidenziato l’Avvocatura dello Stato, nella persona del Procuratore dello Stato Gabriele Finelli, che assisteva il Ministero.
I verbali e i ricorsi
Era una notte di metà giugno 2021: il pullman di turisti partito da Monaco e diretto a Cesenatico, era stato fermato dalla polstrada lungo l’A22, dopo che aveva attraversato lo spartitraffico per raggiungere una piazzola di sosta sulla carreggiata opposta. Allora gli agenti avevano ritirato la patente e la carta di circolazione all’autista, contestatogli la manovra pericolosa ma non l’inversione di senso di marcia, elemento essenziale, questo, per staccare la sanzione secondo la proprietà del mezzo e datore di lavoro che aveva contestato la nullità del verbale. A suo dire i poliziotti non potevano procedere, in quanto non previsto, nemmeno con il fermo amministrativo del mezzo, dovuto alla mancata compilazione del foglio di viaggio nella tratta altoatesina. La società allora si era rivolta al giudice di pace, ottenendo la sospensione cautelare dei due verbali. E si era fatta riconoscere anche la nullità della notifica del verbale di fermo e della contestazione fatta recapitare via raccomandata internazionale un mese dopo. Per violazione della Convenzione di Strasburgo. Il giudice aveva dichiarato nulla anche la ri-notifica del verbale di fermo «corretto ex post dagli agenti dopo la firma da parte del conducente». Per l’impresa che offre viaggi turistici un comportamento «grave, illegittimo», quello degli operatori. Non senza ripercussioni per l’attività. Di qui la richiesta danni di 50mila 558 euro, citando davanti al tribunale di Trento il Ministero dell’Interno, lamentando le perdite subite e le spese non previste. Presentando anche una lista testi — sentiti in Germania su rogatoria internazionale — e ottenendo dal giudice la nomina di un consulente tecnico contabile (che ora la ditta si dovrà pagare) per quantificare i danni patrimoniali. La società aveva messo in conto il fatto che l’autobus fosse rimasto fermo, inutilizzato, per due mesi e mezzo, 75 giorni in tutto, con tanto di spese di custodia. Un conto di 30mila euro di danni patrimoniali. Altri 20mila euro la società li aveva calcolati di danni alla reputazione e all’immagine, costretta a interrompere il viaggio organizzato e a far arrivare un secondo autobus, con inevitabili disagi e ritardi per i turisti che avevano dovuto attendere e che si erano lamentati anche per iscritto.
La linea del Ministero
Il Ministero dell’Interno, rappresentato dall’Avvocatura dello Stato, non aveva affatto condiviso la ricostruzione dei fatti e quella di diritto rappresentate della società e dal suo dipendente autista. A partire dalla nullità dei verbali, limitata alla sola notifica successiva al controllo. Rispetto poi alla presunta «illegittimità» di quei verbali aveva evidenziato come non vi fosse profilo di colpa inescusabile da parte degli agenti, che avevano provveduto alla loro compilazione riportando comunque riferimenti corretti, trovandosi allora in una situazione complessa, di notte e con più persone sul posto. Quanto al risarcimento richiesto, il Procuratore dello Stato aveva segnalato come il fermo del mezzo fosse già stato sospeso dal giudice di pace dopo un mese, quindi è risultata inerte la società ad aspettare un altro mese e mezzo per andare a riprendersi il pullman. Respinta anche la richiesta di danni all’immagine. Una linea difensiva accolta dal tribunale, che ha considerato infondata la domanda della ditta tedesca, la cui pretesa risarcitoria era mossa «dal solo presupposto dell’illegittimità formale relativa alla notifica del verbale di violazione del codice della strada».
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