Saverio Tateo non molla. E presenta ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte d’appello dello scorso luglio che non condanna l’Apss, ora Asuit, a reintegrare effettivamente il medico nel suo ruolo di direttore dell’Unità operativa di Ostetricia e ginecologia dell’ospedale Santa Chiara.
La corte d’Appello di Trento, sezione lavoro, aveva respinto il ricorso che Tateo aveva presentato tramite l’avvocato Vincenzo Ferrante contro la sentenza della giudice Giuseppina Passarelli per il mancato reintegro in Asuit (Azienda sanitaria universitaria integrata del Trentino). E l’ha condannato a pagare spese per oltre 10mila euro in favore dell’Azienda sanitaria. Una doppia sconfitta.
L’ex direttore di Ostetricia e Ginecologia del Santa Chiara, rivendicava il suo posto di lavoro o quantomeno il risarcimento dei danni derivati dalla perdita del ruolo. In primo grado la giudice aveva già dato ragione ad Asuit.
Il licenziamento di Tateo risale al 18 ottobre 2021, dopo il caso seguito alla scomparsa della ginecologa Sara Pedri e all’indagine della Procura di Trento sui presunti maltrattamenti in reparto, contestazioni dalle quali il medico è stato assolto con formula piena dal gup Marco Tamburrino. Nodo centrale della vicenda restava la mancata ripresa del servizio. Con lettera del 4 dicembre 2023, l’allora Apss aveva invitato Tateo a prendere servizio entro 30 giorni al Santa Chiara come direttore del reparto. lo aveva invitato «a prendere servizio» in reparto, quale direttore appunto, «entro 30 giorni». Tateo però allora «non aveva accolto l’invito». Aveva chiesto per iscritto di «conoscere le garanzie che l’allora Apss intendesse assicurare a tutela dell’effettiva e corretta ottemperanza alla pronuncia» (quella del giudice che aveva disposto il suo reintegro). Anche rispetto all’adempimento del provvedimento «perdurante nel tempo e tutelato nei confronti di qualunque turbativa che altri mettesse eventualmente in atto». Questo perché l’allora Apss, invitandolo a riprendere servizio al Santa Chiara, aveva riportato nella lettera formale la dicitura «fatto salvi i poteri datoriali», in riferimento ad eventuali provvedimenti amministrativi, quindi a possibili trasferimenti, considerata l’ «incompatibilità ambientale» di cui aveva trattato anche Flaim. Sta di fatto che il dottor Tateo non aveva più ripreso servizio. E per il tribunale questo aveva appunto «determinato la risoluzione del rapporto».
Di fatto l’ex primario chiedeva garanzie sull’effettiva e corretta esecuzione della pronuncia di reintegro e sulla tutela da eventuali successive determinazioni aziendali. Secondo la difesa del medico, assistito dall’avvocato Vincenzo Ferrante, l’assenza di chiarimenti costituiva un grave inadempimento datoriale. Sempre secondo la difesa di Tateo l’azienda sanitaria era incorsa in un grave inadempimento nel momento in cui si era rifiutata di fornire all’ex primario garanzie rispetto al reintegro nelle mansioni dalle quali era stato allontanato.
Insomma, per l’avvocato Ferrante, Asuit si è dimostrata inottemperante rispetto alle obbligazioni scaturite dalla sentenza e dal contratto di lavoro, tanto che Tateo «legittimamente» si era rifiutato di ripresentarsi. Di fatto — ancora la linea difensiva — un secondo licenziamento visto che la fine del rapporto di lavoro non era ascrivibile a Tateo. Tanto che l’ex primario aveva anche chiesto i danni e la condanna di Asuit, datore di lavoro, alla sua reintegra, nel ruolo già ricoperto. Ma nessuna delle istanze ha trovato accoglimento da parte della giudice. Ora La difesa del dottore Tateo ci riprova sostenendo che la mancata esecuzione dell’ordine di reintegra emesso dal giudice Giorgio Flaim con la sentenza di primo grado sia palese e anche confermata da un comunicato stampa della stessa Azienda sanitaria. L’obiettivo, quindi, è vedersi riconosciuto quantomeno un risarcimento e il pagamento delle spese, sempre che la Cassazione accolga il ricorso e rinvii la causa ad altro giudice.
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