Animali

lunedì 29 Aprile, 2024

I cani «non vanno tenuti alla catena»: le regole

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In limitate situazioni sono previste alcune eccezioni

I cani possono essere tenuti con la catena solo per «ragioni urgenti e temporanee di sicurezza» a ribadirlo era stata la Provincia con una nota del 7 luglio scorso dove dava atto dei «criteri per la custodia» adottati sulla contenzione degli animali d’affezione. «I criteri approvati oggi sono stati condivisi con la Federazione provinciale allevatori e la Commissione provinciale per la protezione degli animali d’affezione, nella quale è rappresentata anche la componente delle associazioni che operano a tutela degli animali sul territorio provinciale, oltre ad aver ricevuto parere favorevole dalla IV Commissione permanente del Consiglio provinciale – ha affermato l’assessora Segnana -. Le regole individuate specificano l’utilizzo della catena che, in base alla legge 4/2012, è vietata salvo che per ragioni sanitarie, documentabili e certificate dal veterinario curante, o per ragioni urgenti e temporanee di sicurezza. Nel dettaglio gli strumenti di contenzione sono autorizzati per i cani da guardiania, nel corso di attività o manifestazioni o sport cinofili, ma sempre per un periodo limitato. Vi sono poi specifiche sugli strumenti di contenzione al fine di assicurare sempre il benessere dell’animale».

Le situazioni urgenti
Quali sono le situazioni nelle quali per ragioni urgenti e temporanee di sicurezza è consentita la custodia degli animali d’affezione alla catena o altro strumento di contenzione simile? Per fare chiarezza, la Provincia ha pubblicato un vademecum:

  • i cani da guardiania utilizzati per la protezione degli animali detenuti nei momenti in cui non svolgono l’attività di sorveglianza e in tutti i casi in cui sia necessario per assicurare l’incolumità di terzi;
  • i cani utilizzati nel corso di attività cinotecnica esclusivamente durante l’attività;
  • i cani che partecipano a manifestazioni, esposizioni e rassegne cinofile esclusivamente nel contesto delle stesse;
  • i cani che svolgono sport cinofili, esclusivamente nel contesto di tali discipline sportive;
  • i cani da soccorso e in dotazione alle Forze dell’ordine, alle Forze armate, alla Protezione civile e ai Vigili del fuoco in tutti i casi ritenuti necessari dal proprio conduttore;
  • gli animali d’affezione nel caso in cui le abituali strutture di custodia degli stessi necessitino di interventi di riparazione/manutenzione/sostituzione, per il tempo strettamente necessario all’esecuzione di questi interventi e comunque non oltre 30 giorni;
  • gli animali d’affezione in situazioni contingibili e urgenti per assicurare l’incolumità di terzi.

E poi, la precisazione: «La catena o altro strumento di contenzione simile, utilizzata nei casi sopra indicati, deve assicurare agli animali un adeguato accesso all’acqua di abbeverata, all’alimento e un riparo dal sole e dalle intemperie».

Le sanzioni
Oltre al divieto, tranne che per le situazioni elencate dalla Provincia, dal 1° luglio 2023 sono sanzionabili i responsabili della detenzione di un animale di affezione per mezzo di catene o qualunque altro strumento di contenzione simile. La legge provinciale del 2012 in tema di «Protezione degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo» prevede all’articolo 3, comma 3 che: «Al responsabile della detenzione di un animale d’affezione è vietato utilizzare la catena o qualunque altro strumento di contenzione simile». La multa prevista va dai 400 agli 800 euro, raddoppiabili in caso di reiterazione della violazione.