Il caso
martedì 8 Luglio, 2025
Terzo mandato, la legge trentina in Consulta il 5 novembre. Nella memoria dello Stato le ragioni del governo: «È una questione nazionale»
di Donatello Baldo
Il giudice costituzionale a cui è affidata l’istruttoria è lo stesso che ha bocciato il ricorso, sempre sul terzo mandato, della Regione Campania

La prima notizia è che il Governo nazionale ha già presentato il ricorso contro la legge trentina sul terzo mandato; la seconda è che l’udienza pubblica davanti alla Consulta è già stata fissata; la terza è che il giudice costituzionale a cui è affidata l’istruttoria è lo stesso che ha bocciato il ricorso, sempre sul terzo mandato, della Regione Campania. E monta dunque l’attesa sul futuro politico del governatore Maurizio Fugatti. Se infatti la Corte dovesse dire che la legge trentina, ribattezzata dalle opposizioni «Salva Fugatti», non è legittima, la decisione sarebbe inappellabile. Se dovesse dare il via libera ci sarebbe pur sempre il referendum già annunciato dalle stesse opposizioni, ma sarebbe tutta un’altra storia e il presidente della Provincia avrebbe, di fatto, la benedizione più autorevole, vincendo su Fratelli d’Italia che ha impugnato, con Forza Italia, la prospettiva di un Fugatti ter.
Entro l’anno la pronuncia
Si dovrà attendere che passi l’estate, che finisca la vendemmia e pure la raccolta delle mele. L’udienza pubblica davanti alla Corte costituzionale è infatti fissata per il 5 novembre. Il presidente aprirà la seduta, il giudice relatore illustrerà il caso, le parti poi esporranno le loro tesi. Da un lato l’avvocato dello Stato, Eugenio De Bonis, e dall’altra quello della Provincia di Trento, Giovanni Guzzetta. La discussione sarà in punta di diritto, poi il presidente chiuderà la seduta e la Corte si ritirerà in Camera di consiglio per deliberare. Solitamente la pronuncia — vincolante ed erga omnes, nel senso che obbliga tutti — arriva tra le due settimane e i due mesi. Entro l’anno, dunque, si dovrebbe sapere se Fugatti potrà aspirare a un terzo mandato.
Giudice Pitruzzella, sempre lui
Sul sito della Corte costituzionale, nella pagina delle cause pendenti, compare a ruolo il ricorso del Governo contro la legge approvata dal Consiglio provinciale di Trento sul terzo mandato. Si dà conto della data dell’udienza e viene indicato anche il nome del giudice relatore. Il magistrato che studierà il caso, che lo esporrà in udienza e che relazionerà in sede di Camera di consiglio. Si tratta di Eugenio Pitruzzella, professore ordinario di Diritto costituzionale, lo stesso giudice che si è occupato, sempre nel ruolo di relatore, del ricorso del Governo contro la legge della Campania in tema di terzo mandata, dichiarandola illegittima. Un ritorno, dunque, sullo stesso tema. Sulla stessa questione, anche se in quel caso si trattava della legge approvata da una Regione a Statuto ordinario e in questo caso di una norma approvata da una Provincia autonoma.
«Principi generali dello Stato»
Dicevamo del ricorso firmato e depositato dall’Avvocatura dello Stato. Una lunga esposizione che prende in esame i principi che, secondo il Governo, sarebbero «violati» dalla legge trentina. «Il limite dei mandati — si legge infatti nel ricorso — è costituito da uno dei principi dell’ordinamento della Repubblica in materia di requisiti soggettivi per l’elettorato attivo e passivo per le cariche elettive delle regioni e province autonome», si legge nel ricorso. E per i ricorrenti non vale qui la specialità, perché lo stesso Statuto di autonomia prevede «l’armonia con la Costituzione e i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica». E per quanto riguarda il limite a due mandati, «tale divieto è indubbiamente e decisivamente funzionale alla tutela del diritto di voto, alla par condicio tra i candidati e alla democraticità complessiva del sistema di governo, integrando un punto di vista tra i valori costituzionali coinvolti».
I precedenti
Nel ricorso, l’avvocato dello Stato Eugenio De Bonis ricorda anche la giurisprudenza consolidata, quella contenuta nelle stesse sentenze della Consulta sullo stesso tema. «Chiamata a pronunciarsi in relazione al divieto del terzo mandato consecutivo per i sindaci dei comuni con popolazione non inferiore a 5mila abitanti, la Consulta ha affermato che tale limite è funzionale a garantire», tra le altre cose, «la libertà di voto dei singoli elettori e il fisiologico ricambio della rappresentanza politica». Ma non solo, perché viene citata anche una pronuncia in cui il limite sarebbe necessario per «evitare fenomeni di sclerotizzazione della situazione politico-amministrativa locale», «punto di equilibrio tra il modello dell’elezione diretta e la concentrazione in capo a una sola persona», per evitare «effetti negativi anche sulla par condicio delle elezioni successive, suscettibili di essere alterate da rendite di posizione». Viene ricordata la legge campana sul terzo mandato, dichiarato incostituzionale, ma anche la legge sarda sui mandati per i sindaci.
«La Corte — si legge nel ricorso — pur riconoscendo che alle Regioni a statuto speciale compete legiferare in materia di ordinamento degli enti locali, ha ricordato che questa competenza deve essere esercitata nel rispetto della Costituzione e dei principi dell’ordinamento della Repubblica».
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