in tribunale
martedì 13 Maggio, 2025
Doccia fredda in Appello per Alimonta: dovrà pagare oltre 85mila euro per compensi percepiti tra 2014 e 2017
di Benedetta Centin
La Corte dei Conti ha rigettato il ricorso dell’ex presidente del Soccorso alpino trentino confermando, così, la sentenza di primo grado

Era ricorso in Appello contestando il danno erariale da oltre 85mila euro a cui lo aveva condannato, ormai tre anni fa, la Corte dei Conti di Trento, ma Adriano Alimonta, già presidente del Soccorso Alpino trentino, si è visto rigettare il ricorso dai giudici di secondo grado che gli hanno anche presentato il conto delle spese di giudizio (144 euro). Giudici che hanno al contempo dichiarato la contumacia degli altri convenuti, membri dell’allora consiglio direttivo e cioè Ezio Parisi (vicepresidente), Andrea Panelatti, Andrea Tomaselli, Luca Bertolla, Giovanni Curzel, Eugenio Delpero, Walter Cainelli, Matteo Marsiletti, Sandro De Zolt e Werner Maturi, nei confronti dei quali risulta regolarmente istituito il contraddittorio (già assolti in primo grado Cainelli, Panelatti, Tomaselli, Marsiletti, De Zolt). Così nella sentenza depositata ieri dalla prima sezione centrale d’Appello della Corte dei Conti.
I motivi dell’impugnazione
Alimonta, va detto, a ottobre 2022 era stato assolto dagli oltre 56mila euro di presunti danni erariali relativi ai compensi che aveva ricevuto per le attività di tecnico di elisoccorso, istruttore provinciale e guardia attiva. Una pronuncia, quella di primo grado, passata in giudicato visto che la Procura non ha impugnato.
È rimasto però aperto il fronte che riguarda gli altri compensi, per un totale di 85mila 580 euro. Cifra che è già stato condannato a pagare in favore del Cnsas Trento. Per Alimonta, 58 anni di Pinzolo, non c’erano però i presupposti perché gli fosse contestata una qualche responsabilità erariale a titolo di dolo in merito appunto a quest’importo incassato tra il 2014 e il 2017, per l’accusa «in esecuzione di ritenuti fittizi contratti di lavoro a progetto e di co.co.co.», stipulati «all’evidente fine di introdurre una forma di compenso stabile per il presidente dell’associazione», lui che all’epoca era appunto presidente del Soccorso Alpino trentino. In particolare per Alimonta i giudici contabili, nel 2022, hanno supposto in modo errato che le attività per le quali aveva ricevuto compensi erano riconducibili al normale svolgimento della carica di presidente del Servizio provinciale. A suo dire le attività che aveva assunto erano invece «da considerare esorbitanti e straordinarie rispetto alle ordinarie incombenze istituzionali del presidente, oltre che di particolare complessità», tanto «da richiedere il coinvolgimento di un qualificato consulente legale e un impegno in termini di tempo e di energie superiore a quello ordinario». Alimonta evidenzia a suo favore come la relazione finale della Commissione del Cnsas nazionale, istituita ad hoc per valutare il suo operato, «avrebbe concluso per la legittimità, in linea di principio, di parte degli emolumenti corrisposti».
La Procura
A bocciare i motivi di impugnazione è stata in primis la Procura generale, che li ha ritenuti «inammissibili e, comunque, infondati». Procura che, a riprova della natura «illecita e fittizia dei contratti di lavoro stipulati da Alimonta» e del carattere, «del tutto vago e generalista, dell’attività a questi demandata», ha evidenziato come il Consiglio direttivo del Cnsas (Corpo nazionale Soccorso Alpino e Speleologico) — servizio provinciale di Trento — non abbia presentato alcuna relazione sulle attività svolte e che «gli asseriti — e comunque indimostrati — vantaggi economici ottenuti dalla struttura fossero in realtà causalmente connessi non già all’attività resa da Alimonta, quanto piuttosto all’attività espletata dal Direttore del centro nazionale di Soccorso Alpino, nominato nel 2015».
I giudici d’Appello
Per i giudici d’Appello della prima sezione, presidente Enrico Torri, non si possono ritenere fondati i motivi di ricorso di Alimonta con cui lamenta «un’errata interpretazione dei fatti di causa e della normativa di settore e la mancata valutazione delle utilità conseguite». Di qui la conferma della sentenza di primo grado «per quanto concerne le statuizioni di condanna nei confronti di Alimonta, del vicepresidente e di quei componenti del Consiglio direttivo che hanno partecipato ai deliberati consiliari». I giudici di primo grado – si legge nella sentenza depositata ieri – hanno evidenziato «i profili di illiceità e di irregolarità dei contratti stipulati tra Alimonta e il Cnsas-Trento»; le «incongruenze contrattuali con le disposizioni regolamentari»; ancora «l’assenza di qualsiasi riscontro alle richieste (legittimamente) formulate dai consiglieri»; poi «la sovrapponibilità degli incarichi affidati ad Alimonta con quelli attribuiti a un consulente esterno». Sempre per i giudici contabili di secondo grado non sono dimostrate le «asserite utilità scaturite dall’operato professionale» di Alimonta, «in mancanza di fondati elementi di riscontro delle attività asseritamente rese».
Il caso
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