Giustizia

giovedì 10 Novembre, 2022

Mediazione civile, crescita esponenziale delle procedure conciliative

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Nel triennio 2019-2021 crescono soprattutto i ricorsi in ambito di diritti reali, controversie di condominio, locazioni, contratti bancari e successioni

I dati di sintesi relativi all’ultimo triennio di riferimento (2019-2021) rilevano che l’Ente camerale ha gestito complessivamente oltre 450 procedure conciliative. Si tratta di dati in crescita sostenuta, se si considera che nel solo 2021 sono stati attivati 171 incontri di mediazione, per un valore complessivo di circa 24 milioni di euro. L’87% delle procedure è stato attivato su base obbligatoria e il 13% su base volontaria. I motivi che hanno reso obbligatorio il ricorso alla mediazione civile hanno riguardato per il 29% i diritti reali, il 17% le controversie di condominio, il 15% le locazioni, il 13% i contratti bancari/assicurativi e per l’11% le successioni.
Si è tenuto nella sede centrale della Camera di Commercio di Trento, il convegno dedicato ai protagonisti, alle opportunità e ai vantaggi della mediazione civile.
L’incontro, è stato introdotto da Alberto Olivo, Segretario generale dell’Ente camerale che ha sottolineato come la mediazione non sia soltanto «un istituto di gestione delle controversie che può consentire di decongestionare le aule di giustizia e ridurre tempi e costi a carico di cittadini e imprese, ma promuove anche diverse relazioni interpersonali, facendo emergere le reciproche esigenze e priorità delle parti per arrivare a un esito, per quanto possibile, di reciproca soddisfazione».

Il convegno, moderato da Adriano Tenuti, responsabile dell’organismo di conciliazione trentino, si è quindi articolato in tre interventi che hanno messo in luce l’utilità di ricorrere all’istituto della mediazione civile come strumento complementare alla giustizia ordinaria per la composizione delle controversie.

«Il processo giudiziario – spiega Silvana Dalla Bontà, Docente associata di diritto processuale all’Università degli studi di Trento – non è sempre la risposta più adeguata per risolvere i conflitti. Vi sono ipotesi in cui la soluzione più soddisfacente per le parti è data da una soluzione negoziata, frutto del loro confronto, mediato da un soggetto terzo e neutrale, e del loro accordo su una regola condivisa, che esse stesse formulano e che saranno pertanto più inclini a rispettare. La nuova disciplina della mediazione civile e commerciale, introdotta dalla recente riforma della giustizia civile, ne promuove il ricorso attraverso la previsione di incentivi fiscali, l’introduzione del gratuito patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, interventi per l’innalzamento della qualità di organismi di mediazione, formatori dei mediatori e mediatori. L’obiettivo – conclude Dalla Bontà – è che mediazione e processo diventino strumenti complementari e di pari dignità nella gestione dei conflitti che quotidianamente segnano la nostra società civile ed economica».

Secondo Elena Mattevi, invece, ricercatrice di diritto penale all’Università di Trento: «Per comprendere la portata della riforma della mediazione civile e commerciale è utile considerare l’esperienza maturata dalla figura del mediatore presso organismi pubblici, evidenziandone le potenzialità e gli ostacoli che si sono incontrati fino a oggi. Si tratta di difficoltà oggettive che potranno essere risolte e superate proprio grazie alla riforma, ma soprattutto grazie a una nuova consapevolezza rispetto ai vantaggi di una giustizia consensuale, che tutti i protagonisti del conflitto devono imparare ad acquisire».

L’intervento di Maurizio Di Rocco, direttore della Camera arbitrale di Venezia ha messo a confronto due situazioni in contrapposizione che, in sede di mediazione, hanno avuto esiti del tutto diversi. «L’una – ha sottolineato Di Rocco – è stata risolta con un accordo conciliativo che ha definito con soddisfazione le aspettative delle parti; l’altra, dopo diversi tentativi del mediatore, ha visto le parti abbandonare il tavolo negoziale, con esiti piuttosto negativi in sede di successivo giudizio. L’esame dei due casi consente di trarre interessanti spunti, sia per quanto riguarda l’individuazione dei motivi apparenti che hanno portato al successo e/o al fallimento negoziale, sia per quanto riguarda gli elementi ‘nascosti’ che hanno condizionato l’esito delle procedure. Il tutto a beneficio di quanti potranno essere chiamati in mediazione e di quanti saranno chiamati a negoziare conflitti simili».

In Trentino, l’utilizzo dello strumento di gestione delle controversie in ambito extra-giudiziale – previsto dalla normativa nazionale e dal vigente Accordo di programma sottoscritto con la Provincia autonoma di Trento – si è andato intensificando nel corso del tempo e la Camera di Commercio è attiva in questo ambito fin dal 1998. Tra deposito della richiesta e apertura della procedura (fissazione del primo incontro) decorrono in media 5 giorni. Tra il deposito della pratica e la chiusura della mediazione intercorrono mediamente 56 giorni, valore che sale a 118 nel caso di procedure che richiedano più incontri.