In tribunale
domenica 15 Giugno, 2025
«Ha sposato una donna straniera, non si è integrato», il tribunale nega il permesso di soggiorno
di Denise Rocca
Il matrimonio con una connazionale è considerato prova di scarsa integrazione per la sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Ue

Una pratica di richiesta di permesso di soggiorno temporaneo si è trasformata in una situazione paradossale per un uomo straniero che risiede da quindici anni sul territorio trentino. In sintesi, prima gli viene negato il permesso di soggiorno sulla base di un precedente penale risalente a quindici anni fa, quando era minorenne, poi perde il lavoro a causa della mancanza del permesso che gli viene nuovamente negato con una doppia motivazione: da una parte non avere un lavoro in Italia (perso a causa, spiega lui tramite il suo legale, della mancata concessione del permesso) e dall’altra per aver nel frattempo contratto matrimonio con una donna del suo paese d’origine.
L’intricata vicenda inizia ad aprile, quando l’uomo presenta domanda per un permesso di soggiorno provvisorio, che gli permetta quindi di lavorare in Italia, per protezione speciale sulla base di un provvedimento del tribunale datato gennaio 2025 che ne prevede la concessione. Ma l’operatrice dell’ufficio immigrazione della questura di Trento gli nega il permesso di soggiorno sulla base, spiega il suo legale, di un precedente penale – per il reato di violenza sessuale – risalente a quindici anni fa, quando l’uomo era minorenne. Presentata istanza contro il diniego che ha causato la perdita dell’impiego che aveva, la sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Ue del tribunale di Trento ha deciso di rigettare l’istanza di sospensione del provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale presentata dall’uomo tramite il suo avvocato sulla base anche di un’altra motivazione oltre alla mancanza, a quel punto, di un contratto di lavoro, ovvero perché l’uomo ha sposato una sua connazionale fatto che il giudice Benedetto Sieff ha considerato prova di una mancata integrazione in Italia. «Preme segnalare – si legge nel provvedimento del tribunale – che i precedenti penali del ricorrente per quanto non trascurabili non sono di per sé ostativi al riconoscimento del diritto di protezione speciale, trattandosi di fatti relativamente risalenti rispetto ai quali non si può escludere che il ricorrente abbia in seguito proficuamente intrapreso un percorso di rieducazione, magari contestualmente ad un percorso di integrazione e stabilizzazione della propria vita privata sul territorio nazionale che consenta di accedere al beneficio della protezione speciale». Se da una parte il giudice stabilisce che la condanna penale da minorenne non impedisce il rilascio del permesso, dall’altra mette in dubbio che il percorso di integrazione sia effettivamente provato per la mancanza di un lavoro stabile (che il ricorrente sostiene sarebbe arrivato se il permesso di soggiorno fosse stato rilasciato) e anche a causa del suo legame affettivo. Si legge infatti nel documento che il diniego è confermato: «perché da un canto ha dimostrato di aver svolto un’attività lavorativa per un segmento limitato di tempo dall’ottobre 2023 al dicembre 2024, dall’altra ha contratto matrimonio con una connazionale, elemento che denota la permanenza di significativi legami con lo Stato di provenienza che tendono quanto meno a depotenziare l’allegazione di un radicamento del ricorrente sul territorio nazionale».